Art. 5.
(Interventi di protezione sociale).

      1. Fermi restando i provvedimenti previsti dall'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, alle persone che collaborano significativamente con l'autorità giudiziaria o con la polizia giudiziaria nelle indagini concernenti i delitti di cui all'articolo 600-bis del codice penale e all'articolo 4 della presente legge, si applicano, in quanto ne sussistano i presupposti, le disposizioni del capo II del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni.
      2. A decorrere dall'anno 2008, lo stanziamento previsto per l'attuazione dei programmi di cui all'articolo 18 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è aumentato di 5.580.000 euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
      3. Le questure segnalano ai servizi sociali competenti gli stranieri che sono stati indotti all'esercizio della prostituzione al fine di favorirne in condizioni di sicurezza il ritorno in patria.
      4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 si provvede, per l'anno 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, per gli anni 2009 e 2010, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20

 

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maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
      5. Il Ministero dell'interno promuove, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una campagna informativa al fine di rendere edotti i cittadini sulle norme, introdotte dalla medesima legge, in materia di lotta alla prostituzione coatta e alla riduzione in schiavitù e sulle conseguenze che derivano da tali reati.
      6. Per l'attuazione del comma 5 del presente articolo e ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, primo comma, della legge 20 febbraio 1958, n. 75, il Ministero dell'interno è autorizzato a stipulare convenzioni con le comunità e con le associazioni senza scopo di lucro impegnate nel recupero dei soggetti che, trovandosi in stato di schiavitù o in una condizione analoga alla schiavitù, sono costretti a prostituirsi, al fine di promuovere il reinserimento sociale dei soggetti medesimi.
      7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.